O.M.D. Serramenti di Doldo Domenico

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Detrazioni del 55%: un’occasione da non perdere

inserito il: 15.10.2010
L’Italia si è distinta con una politica per il risparmio energetico che nessun altro ha introdotto fino ad ora: un risparmio del 55% sulle spese di interventi per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, serramenti compresi.
Incentivi per l’efficienza energetica
fonte: 'Nuova Finestra' 359 Giugno 2010 - pagina 134-137

In base al censimento di Speciale Bilanci 2009 su 2998 imprese, per un valore economico complessivo della filiera edilizia prossimo a 135 miliardi di euro, risulta che il settore della produzione rappresenta la realtà più importante con una quota prossima al 55,7 %.

Il settore dei produttori è stato poi segmentato ulteriormente in funzione della tipologia di prodotto, da qui è risultato che il comparto dell’isolamento termico/impermeabilizzazioni rappresenta il 3,6% e il settore dei serramenti il 6,4%. Ancora una volta i dati confermano l’importanza della filiera delle costruzioni nel bilancio economico del Paese e in particolare il comparto produzione come trainante e fondamentale.

Questi dati di premessa non fanno che confermare la necessità non solo energetica-ambientale ma anche economica di incentivare e supportare questa filiera e nello specifico le aziende produttrici che ne fanno parte.

Dalle stime dell’Unione Petrolifera si rileva la bolletta energetica dell’Italia come la più onerosa: 46,6 miliardi di euro nel 2007 e 56,7 miliardi di euro nel 2008, pari a 3,6 punti percentuali di Pil. Dal rapporto Saie energia 2009 risulta che i consumi energetici ad uso civile nel 2008 sono di 27,2 milioni tep (tep = tonnellata equivalente petrolio ndr) per gli edifici residenziali e 17,1 milioni tep per gli edifici non residenziali. Appare interessante rilevare che nel residenziale il riscaldamento copre oltre due terzi dei consumi complessivi.

In base a diversi rapporti Cresme (Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l’Edilizia e il Territorio) elaborati negli anni, il 60% dell’edilizia esistente è antecedente al 1970 e circa il 73% degli edifici residenziali è stato costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Risulta quanto mai fondamentale agire su tutto il patrimonio esistente e gli incentivi fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica sono una delle vie intraprese dall’Italia per ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti. Per la prima volta l’Italia si è distinta dagli altri Paesi proponendo una politica per il risparmio energetico che nessun altro ha introdotto fino ad ora: un risparmio del 55% sulle spese di interventi per migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti. La finanziaria 2007 ha introdotto questi incentivi, prorogati al 2010 con la finanziaria 2008.

Il numero di domande ricevute dall’Enea per il 2007 è stato pari a 106.000 aumentato a 247.800 nel 2008. In base ai dati Enea presentati il 4 maggio 2010 al workshop di Roma, il risparmio energetico conseguito grazie agli incentivi del 55% nel 2007 ammonta a 787 GWh/anno e nel 2008 a 1961 GWh/anno con una riduzione di CO2 complessiva per i due anni di 585 kt/anno.
La maggiore parte delle pratiche ricevute da Enea nel corso del 2008 è legata alla sostituzione degli infissi (48%), ossia 120000 interventi su un totale di 248000. Questi hanno portato ad un risparmio totale in fonte primaria pari a circa 305 MWh.

Da questi numeri è facile intuire quanto si è fatto fino ad ora grazie a queste detrazioni e quanto si potrebbe ancora fare.
Si riporta di seguito una sintesi delle procedure e delle richieste previste per accedere alle detrazioni del 55%.

Iter legislativo del 55%

Le detrazioni del 55% sono state introdotte per la prima volta con la Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Le regole per accedere a queste detrazioni sull’imposta lorda delle spese sostenute sono state emanate col Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 (parzialmente corretto dal Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2007).

Il successo dell’iniziativa ha spinto il Governo a rilanciare l’incentivo con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) che ha esteso la possibilità d’accesso alle detrazioni fino al 2010. Anche in questo caso le regole dell’assetto amministrativo sono state definite con due decreti ministeriali:
- il DM 11 marzo 2008 (G.U. 18 marzo 2008, n. 66): limiti 2008/2010,
- il DM 7 aprile 2008 (G.U. 24 aprile 2008, n. 97): assetto amministrativo 2008/2010.

Novità del 2009 sono l’art. 31 della Legge 99/2009 in vigore dal 15/8/09 che abolisce l’obbligo di produrre l’AQE per coloro che intendono fruire della detrazione per la sostituzione di generatori di calore (comma 347 della Finanziaria 2007) e il DM 6 agosto 2009 (pubblicato sulla GU del 26 settembre 2009) recante semplificazioni e chiarimenti delle procedure nonché i parametri di prestazione delle pompe di calore.

Tra le semplificazioni: l’asseverazione del tecnico abilitato che attesta la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti potrà essere sostituita da quella resa dal Direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate ed esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti.
Di recente pubblicazione il DM 26 gennaio 2010 modifica i requisiti di trasmittanza limite richiesti nel 2010 per poter accedere agli incentivi. Le novità sostanziali riguardano una revisione dei limiti di trasmittanze per componenti opachi e finestrati e una revisione dei requisiti per l’ammissione alla detrazione di impianti a biomassa. Per maggiore chiarezza abbiamo confrontato i valori di trasmittanza previsti dal DM 11 marzo 2008 per il comma 345 e quelli riportati nel DM pubblicato nella GU del 12 febbraio 2010 e in vigore dal 14 marzo 2010, segnalando le differenze nella tab. 3.


Incentivo e procedure

L’incentivo è previsto come detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Il soggetto che richiede la detrazione dell’imposta sul reddito può essere:
- una persona fisica o un ente non titolare di reddito di impresa,
- un soggetto titolare di reddito d’impresa.
La possibilità di usufruire dell’incentivo (essendo una detrazione dell’imposta sul reddito) dipende dalla capacità fiscale del soggetto al momento della domanda.
La detrazione dell’imposta lorda riguarda solo gli interventi su edifici esistenti di qualunque destinazione d’uso già dotati di impianto di riscaldamento.
Il soggetto richiedente la detrazione deve compiere i seguenti adempimenti:
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni;
- inviare all’Enea copia dell’attestato di qualificazione energetica (o certificazione ove prevista) (non più previsto nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari e dal 15/8/09 anche per la sostituzione di caldaio come dal comma 347 della Finanziaria 2007);
- inviare all’Enea scheda informativa dell’intervento (Allegato E o Allegato F);
- conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute;
- se la durata dell’intervento si estende su più periodi di imposta, va inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modulo.

La documentazione va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori per via telematica dal sito dell’Enea (conservando ricevuta informatica). Nell’ipotesi in cui non sia necessario un collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori, ma non con un autocertificazione.

Novità del DM 26 gennaio 2010

Comma 345. I componenti opachi verticali e le coperture hanno subito un’ulteriore riduzione della trasmittanza prevista per l’ammissibilità agli incentivi, questo determina ovviamente una maggiore difficoltà al raggiungimento dei limiti. Tale modifica potrebbe incidere sulle scelte progettuali dei professionisti e sulle scelte produttive di alcune aziende che già si erano preparate a raggiungere i traguardi nel DM 11 marzo 2008.

Per quanto riguarda le strutture orizzontali con flusso di calore verso il basso (pavimenti), secondo la relazione illustrativa allo schema di decreto, le trasmittanze previste dal DM 11 marzo 2008 erano troppo severe e quindi sono state aumentate, rendendo più facile l’accesso alle detrazioni. Allo stesso modo sono state modificate le prestazioni previste per i componenti trasparenti, rese meno severe al Nord (ma più severe al Sud). Finalmente porte, portoncini e vetrine vengono ufficialmente associate ai componenti finestrati quindi le prestazioni di questi componenti si devono confrontare con le trasmittanze previste nella tab. 4a di cui all’art. 4 comma 4 lettera c) per il Dpr 59/09 e con le trasmittanze previste per gli infissi riportate nel DM 26 gennaio 2010 per le detrazioni fiscali del 55% (circolare Ag. Delle Entrate N. 21 –E).


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"Aggiornata il 05 nov 2011"
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